


Chi siamo
Milanoskating ASD
Milanoskating é una community di pattinatori freeskate che da giugno 2011 si aggrega spontaneamente per pattinare a Milano e dintorni.
Da settembre 2013 è anche Associazione Sportiva Dilettantistica Milanoskating con l'obiettivo principale di insegnare e diffondere il pattinaggio in linea. L'associazione è affiliata all'ente di promozione sportiva AICS riconosciuta dal CONI.

La nostra storia
Tutto iniziò
nel 2011
Per il certificato medico
Ogni partecipante dovrà portare il certificato di idoneità sportiva non agonistica. simile a questo esempio. Non sono validi i certificati di sana e robusta costituzione.
I minori di 6 anni non compiuti sono esonerati dall'obbligo del certificato, ma devono compilare e consegnarci questa autocertificazione.
Puoi inviarcelo via email o consegnarlo alla prima lezione.
Di seguito, i centri medici convenzionati.
Supporters
Tutte le convenzioni
Statuto
Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede
Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del codice civile, all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, è costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Milanoskating”.
L'Associazione ha sede nel Comune di Lerici (Provincia di La Spezia). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale, in seduta ordinaria, e non comporta modifica statutaria.
Art. 2 Finalità
L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.
Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto.
Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del presente statuto.
L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.
Art. 4 Le attività dell'Associazione
L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:
- Attività sportive dilettantistiche;
- Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche;
Art. 5 Attività sportive dilettantistiche
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività nello sport a rotelle, e più specificamente nella disciplina sportiva del Pattinaggio in tutte le sue forme ed espressioni, oltre che nello sport Orientamento e più specificamente nella disciplina sportiva della Corsa orientamento. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.
In particolare, può esercitare e, organizzare e gestire le seguenti attività:
- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l’Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR;
Art. 7 Gestione delle attività organizzate
Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paraolimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività, l’Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:
- agli apporti dei volontari;
- alle prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.;
- ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all’art. 38 del d.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.;
- ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- a prestazioni di lavoro autonomo;
- a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.
Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili
L’esercizio sociale si svolge dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.
Il bilancio di esercizio e le eventuali relazioni illustrative dello stesso, devono essere resi disponibili presso la sede sociale entro i 10 giorni precedenti l’assemblea.
Art.9 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.
Art.10 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
- dalle quote sociali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell’Associazione;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
- da sponsorizzazioni;
Art.11 Adesione all'Associazione
Chiunque ne condivida i principi e le finalità può aderire all’associazione, associandosi ad essa.
Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.
L’Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, per partecipare all’attività da essa organizzata.
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote prescritte. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.
Art. 12 Diritti degli associati e dei tesserati non associati
Gli associati hanno diritto:
- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I tesserati non associati hanno diritto:
- a partecipare alle attività sportive dell’Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.
Art.13 Doveri degli associati e dei tesserati non associati
Gli associati e i tesserati sono tenuti:
- a) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
- c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
- d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.
Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell’Associazione.
Art. 14 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato
La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per:
- a) dimissioni;
- b) scioglimento volontario dell’Associazione;
- c) decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociale dell’associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata.
- f) mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali.
Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i nessuno ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Art. 15 Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
- L’Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L’Organo di Controllo, se nominato
Art. 16 L'Assemblea Sociale
E' il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di suo impedimento a partecipare, dal Vice Presidente vicario. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio di esercizio entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria:
- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.
Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell’associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al presente statuto.
In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.
Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 21 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche
Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.
L’Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.
A tali fini, l’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.
Art. 22 Modifiche allo statuto dell'Associazione
Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 25% degli associati; in quarta convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 23 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.
Art. 24 Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ai fini sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica.
A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 25 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.
Regolamento
La quota associativa annuale alla Società è stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente sia per i Soci atleti che per i Soci non atleti. Rispetta l’anno sociale che va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Comprende la spesa per il tesseramento con l’ente di promozione sportiva al quale la società è affiliata e che fornirà un’assicurazione base.
E’ facoltà del genitore o dell’atleta maggiorenne stipulare una polizza personale contro gli infortuni, in aggiunta a quella fornita dall’ente di promozione sportiva.
La domanda di iscrizione annuale in qualità di Socio, viene inviata solo on-line dal sito milanoskating.it .
Qualora l’iscrizione avvenga nel corso dell’anno, la quota associativa andrà versata sempre per intero. Le quote sociali non sono rimborsabili, non sono ammesse sospensioni, né recuperi.
L'anno sportivo rispetta il calendario pubblicato sul sito. Possono iscriversi ai corsi tutti i Soci a partire dai 5 anni in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno a cui il corso si riferisce. Gli interessati si possono iscrivere ed accedere ai corsi durante tutto l’anno sportivo.
La domanda di iscrizione annuale viene inviata solo on-line dal sito milanoskating.it
Gli importi dei corsi, dei servizi aggiuntivi, nonché le modalità di pagamento sono disponibili sul sito. In caso di assenza alle lezioni, queste non vengono rimborsate.
Con la domanda di iscrizione è richiesto anche il pagamento della quota associativa annuale. Gli iscritti verranno inseriti nei corsi con criteri stabiliti dagli istruttori responsabili degli stessi corsi a loro insindacabile giudizio tecnico. Alle attività possono partecipare esclusivamente gli atleti in regola con il pagamento delle quote previste e con la consegna di tutti i documenti richiesti.
La prova è gratuita per tutti i Soci, salvo disponibilità posti, ed è fissata in accordo con la Società. Il posto è confermato solo con il pagamento di tutte le quote previste. I pacchetti ore partono dal giorno della prova.
Gli atleti, che alla scadenza del proprio certificato medico, non risulteranno in regola con la visita, dovranno sospendere gli allenamenti sino al rilascio del nuovo certificato di idoneità sportiva. Sollecitiamo l’importanza del rinnovo entro e mai oltre la data di scadenza. Gli atleti sono ammessi in pista solo se in possesso di certificato medico di idoneità valido.
La quota associativa non può essere rimborsata.
La quota del corso può essere rimborsata entro 10 gg prima dell'inizio del corso ad eccezione dei punti 4A e 4B.
4A) Le quote versate per l'estensione del corso da un trimestre a due trimestri, possono essere rimborsate entro il 30 novembre dell'anno in corso.
4B) Le quote versate non vengono rese in caso di raggiungimento del numero massimo di iscrizioni e/o alla chiusura delle iscrizioni e/o a corso iniziato.
Le lezioni perse non si recuperano.
In caso di pioggia, le lezioni dei corsi su pista esterna verranno recuperate.
Gli iscritti sono tenuti a rispettare tutte le regole disposte verbalmente, mediante avvisi esposti all'interno del Palazzetto o pubblicate sul sito web, relative al buon utilizzo dell'impianto stesso. È severamente vietato entrare in pista senza autorizzazione degli istruttori.
E’ vietato portare oggetti di valore all'interno delle strutture sportive. L'Associazione Sportiva declina ogni responsabilità per danni e furti. Gli atleti e accompagnatori dovranno rispettare scrupolosamente i limiti di inizio e di fine lezione. Per motivi di sicurezza, gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati e ritirati dai genitori (o chi ne fa le veci) all’interno delle strutture con un intervallo massimo di 10 minuti prima e 10 minuti dopo rispetto alla propria lezione e, prima di lasciare soli gli atleti, sono tenuti ad accertarsi che siano già arrivati i responsabili dell’Associazione (dirigenti o allenatori) prima di andarsene. Al termine della lezione gli allenatori consegneranno i minorenni al genitore o chi ne fa le veci a bordo pista. L’Associazione ed i suoi allenatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza degli atleti al di fuori degli orari di attività. E’ inoltre vietato per gli atleti entrare in pista prima dell’arrivo degli allenatori.
Nel corso degli allenamenti è fatto obbligo ad ogni atleta di indossare abiti sportivi adeguati alla serietà dell'ambiente. Sono obbligatorie tutte le protezioni (polsiere, gomitiere, ginocchiere e casco), senza le quali l’atleta non sarà autorizzato a partecipare alle attività in pista.
La quota di iscrizione alle varie gare, stage e trasferte sono a carico dell’atleta, che provvederà al pagamento entro 48 ore prima dell'inizio della gara/evento/manifestazione.
Il socio partecipante ai corsi o eventi promossi da ASD Amici di Milanoskating, autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della associazione ASD Amici di Milanoskating, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via e-mail a info@milanoskating.it.
In caso di infortunio, l'atleta deve darne tempestivamente avviso alla società sportiva corredandolo con idonea certificazione medica entro 24 ore dall'evento.
La Società è in possesso dei requisiti che consentono agli iscritti interessati di beneficiare della detrazione d’imposta sulle spese sostenute per attività sportiva secondo le normative vigenti.
Tutti gli atleti e per gli atleti minorenni, i genitori e/o chi ne fa le veci, all’atto di iscrizione, dovranno prendere visione e accettare il presente Regolamento nell’apposito spazio previsto nel modulo di iscrizione. Con tale sottoscrizione il presente regolamento si ha per conosciuto ed accettato.
E’ a disposizione di genitori e atleti, oltre al sito internet www.milanoskating.it, la pagina fb www.facebook.com/milanoskating e il gruppo allievi www.facebook.com/groups/allievi.milanoskating alle quali è possibile accedere per informazioni, comunicati, appuntamenti , foto, riguardante l’attività della società stessa. Per ogni tipo di comunicazione è anche disponibile una casella di posta elettronica: info@milanoskating.it Il presente Regolamento Interno è visionabile sul sito web www.milanoskating.it Il presente Regolamento Interno, approvato dal direttivo, entra in vigore dal 01/09/2018.